L’attività di uno Studio legale e notarile è caratterizzata dalla necessità di un costante aggiornamento.
In questo spazio vengono dunque approfonditi temi di attualità, innovazioni legislative e giurisprudenziali, ivi incluse le sentenze più rilevanti emesse dal Tribunale federale nelle aree di competenza dello Studio legale e notarile Maghetti.

Dal 2019 la Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) prevede una procedura molto utile per contrastare il fenomeno delle esecuzioni ingiustificate, le quali costituiscono un illecito pregiudizio della reputazione economica delle persone.

L’8a LEF attribuisce infatti al destinatario di un precetto esecutivo, cui ha interposto opposizione, il diritto di rendere invisibile la relativa esecuzione, qualora il preteso creditore non fornisca tempestivamente la prova di aver, nel frattempo, domandato al Giudice il rigetto dell’opposizione, se del caso contestualmente all’avvio di una procedura giudiziaria di merito.

La richiesta di rendere invisibile l’esecuzione non può essere presentata prima che siano trascorsi tre mesi dalla notifica del precetto esecutivo.

Ma fino a quando è possibile inoltrare questa richiesta all’Ufficio di esecuzione?

Una lettura d’insieme dell’art. 8a della LEF lascerebbe supporre che il diritto si estinguerebbe entro cinque anni dalla notifica del precetto.

Eppure il Tribunale Federale, in una sorprendente decisione dell’agosto del 2021, è stato di diverso avviso (DTF 5A_927/2020) e ha statuito che la domanda di non dar notizia a terzi di un’esecuzione può essere inoltrata al più tardi entro un anno dalla notifica del precetto esecutivo.

Secondo i Giudici di Losanna, dopo tale termine, infatti, l’esecuzione è in ogni caso perenta e il preteso creditore non potrebbe in alcun modo avviare le iniziative giudiziarie volte all’eliminazione dell’opposizione.

Risulta quindi che la domanda tendente a rendere invisibile un’esecuzione a terzi può essere presentata all’Ufficio di esecuzione non prima di tre mesi dalla notifica del precetto esecutivo e al più tardi entro un anno dalla stessa.

Al giorno d’oggi le donne lavoratrici sono in netto aumento rispetto al passato e questo permette loro di essere indipendenti economicamente e di cumulare averi di cassa pensione.

Tale fenomeno comporta la sempre maggior richiesta di rinuncia al conguaglio previdenziale, da parte dei coniugi, al momento della domanda di divorzio.

Ma come reagisce il Pretore davanti a tale rinuncia che, si ricorda, è eccezionale rispetto alla regola generale che prevede un conguaglio degli averi di cassa pensione maturati durante il matrimonio?

Secondo una recente sentenza del Tribunale d’appello di Lugano (Sentenza I CCA 11.2020.123): “Per ritenere omologabile una rinuncia alla divisione della previdenza professionale in caso di divorzio, il giudice deve valutare le circostanze personali di chi rinuncia, in particolare la sua età, i suoi redditi, il suo fabbisogno e tutti i suoi averi, anche di quelli accantonati prima del matrimonio. Non è necessario che la sua previdenza professionale risulti equivalente a quella cui egli avrebbe diritto senza la rinuncia convenzionale; basta ch’essa sia “adeguata”. Accertata la situazione in cui verserà il rinunciante all’età del pensionamento, occorre determinare se avrà modo di coprire almeno il proprio fabbisogno minimo, evitando di ricorrere a prestazioni assistenziali dell’ente pubblico”.

Quindi, concretamente, l’Autorità Giudicante accetta la rinuncia al conguaglio LPP anche in presenza di importi nettamente differenti se, nel complesso, la previdenza per la vecchiaia e per l'invalidità di cui disporrà la parte che rinuncia al conguaglio, dopo il pensionamento, può ritenersi “adeguata”, e meglio che tale parte provi di poter coprire il proprio fabbisogno (prendendo in considerazione tutti gli averi della parte che rinuncia al conguaglio, quali polizze assicurative, sostanza mobiliare ed immobiliare, attivi aziendali ecc..).  

Il nostro Studio resta a vostra disposizione per consigliarvi al meglio anche su tali aspetti specifici del diritto di famiglia.

Il primo di gennaio del 2023 è entrata in vigore la riforma del diritto della società anonima.

Merita una prima menzione la possibilità, data ora agli statuti, di esprimere il capitale azionario nella valuta estera più importante per l’attività dell’impresa come pure quella del superamento del criterio del valore nominale minimo di un centesimo delle azioni, che ora deve essere semplicemente superiore a zero.

Gli statuti possono ora prevedere lo svolgimento all’estero, ed anche in modalità virtuale ed elettronica, di assemblee generali e riunioni dei consigli di amministrazione delle società. Questo ultimo organo può ora delegare, salvo diversa disposizione statutaria, la gestione a singoli amministratori o a terzi.

In caso di controversie di diritto societario, gli statuti possono ora prevedere una clausola arbitrale, con il risultato che queste liti potranno essere sottratte alla giurisdizione dello Stato.

Sono state anche ampliate le attribuzioni inalienabili dell’assemblea generale.

Le società hanno due anni di tempo per adeguare le disposizioni statutarie che contrastano col nuovo diritto. Il termine di adeguamento scade dunque il 31 dicembre 2024. Inoltre, le nuove norme relative alla rappresentanza obbligatoria di ambo i sessi anche nei CdA e nelle direzioni di società anonime quotate in borsa e di importanza economica significativa diverranno obbligatorie a far stato dal 1° gennaio 2026 e dal 1° gennaio 2031.

Queste scadenze richiederanno alle società anonime una valutazione puntuale della compatibilità delle attuali disposizioni statutarie col nuovo diritto. L’esame si renderà necessario anche per gli statuti delle società a garanzia limitata, dato che la riforma interviene anche in tale ambito. Per beneficiare delle nuove modalità di gestione offerte dalla riforma è necessaria una modifica dello statuto.

Lo Studio legale e notarile Maghetti resta quindi a vostra disposizione per assistervi e tutelare i vostri interessi in tali ambiti.

 

Due recentissime sentenze del Tribunale Federale (DTF 2C_1041/2019 e 2C_505/2020) hanno ridimensionando drasticamente la rigida prassi adottata dalla Sezione della popolazione, sostenendo fermamente che il centro degli interessi di un cittadino straniero richiedente un permesso di soggiorno in Svizzera non ha la rilevanza accreditatagli dall’Ufficio della migrazione.

Il TF addirittura impartisce una linea guida “pro futuro” per l’Ufficio della migrazione precisando che tale aspetto, nella valutazione della concessione/rinnovo di un permesso per stranieri “ha in realtà una portata circoscritta”.

In particolare, secondo l’Accordo sulla libera circolazione, i cittadini degli Stati membri dell'UE e dell'AELS, tra cui rientrano i cittadini italiani, hanno il diritto di soggiornare e di spostarsi liberamente su tutto il territorio svizzero, alle condizioni previste dall'accordo medesimo.

Quando le condizioni previste dall'accordo sulla libera circolazione delle persone per la concessione di una determinata autorizzazione UE/AELS sono date, e non sussistono motivi di ordine pubblico per un diniego (art. 5 allegato I ALC), il permesso necessario al cittadino UE per esercitare la suddetta attività economica va quindi concesso.

Lo Studio Legale Maghetti resta a disposizione per assistervi e tutelare i vostri interessi in ogni pratica in merito.

In una recentissima sentenza, il Tribunale federale ha stabilito che, nel caso in cui la situazione finanziaria del debitore alimentare non permetta di provvedere al mantenimento di tutti i soggetti, l’ordine di preferenza dovrà essere il seguente: 1. Figlio minorenne, 2. Ex coniuge, 3. Figlio maggiorenne in formazione. 

La Corte di Losanna ha parzialmente accolto il ricorso dell’ex marito della donna modificando la sentenza del Tribunale d’appello ticinese il quale aveva imposto alla ex moglie di versare sì gli alimenti all’ex coniuge, ma, dovendo la stessa provvedere anche al mantenimento delle due figlie, una minorenne ed un’altra maggiorenne (1997) in formazione, l’ex coniuge avrebbe ricevuto il contributo solo dopo la fine della formazione della figlia maggiore. 

Il Tribunale federale, nonostante l’entrata in vigore del nuovo diritto sul mantenimento nel 2017, è restato dunque fedele al suo orientamento precedente, secondo il quale quando i mezzi finanziari del debitore alimentare risultano insufficienti per provvedere a tutti i contributi dovuti, l'obbligo di mantenimento nei confronti del coniuge prevale su quello verso il figlio maggiorenne.

Riferimenti giurisprudenziali: Sentenza del 11 febbraio 2020 (5A_457/2018); Sentenza del 2006 DTF 132 III 209.

Nell’ottobre 2018 il Tribunale Federale, in considerazione del nuovo diritto sul mantenimento del figlio in vigore dal 1° gennaio 2017, ha stabilito che il minimo esistenziale di un debitore alimentare che convive con un/a partner corrisponde alla metà dell'importo di base per coppia. La prima Camera civile del Tribunale d’appello si è quindi adeguata a tale nuova giurisprudenza e, con una recente sentenza, ha quantificato in CHF 850.00 (la metà di CHF 1’700.00, e meglio di quanto previsto per una coppia con figli dalla Tabella per il calcolo del mimino di esistenza agli effetti del diritto esecutivo) il minimo esistenziale mensile di una della parti in una causa di divorzio. Oltre al minimo esistenziale, in caso di convivenza, anche il costo dell’abitazione (e tutte le spese accessorie relative all’alloggio) verrà dimezzato nel computo del fabbisogno minimo, senza riguardo a chi sia intestato il contratto di locazione o a eventuali convenzioni interne fra conviventi sul riparto delle spese comuni. Le Preture stanno applicando il nuovo orientamento giurisprudenziale anche alle cause già pendenti.

Riferimenti giurisprudenziali: DTF 144 III 506; I CCA 11.2017.69 del 22.05.2019

Per comprare o vendere un fondo ubicato in parte in una zona edificabile occorre interpellare la Sezione Agricoltura, la quale valuterà se il fondo è sottoposto alla Legge federale sul Diritto Fondiario Rurale e se di conseguenza è necessario ottenere una specifica autorizzazione alla vendita.

Nel caso in cui il fondo oggetto della compravendita abbia la parte agricola inferiore a 2'500 m2, procedendo al frazionamento del fondo e suddividendolo secondo le zone di utilizzazione secondo il piano regolatore, lo stesso non sarà più soggetto alla Legge federale sul Diritto Fondiario Rurale (LDFR). Di conseguenza, per vendere o comprare la parte edificabile, non sarà più necessario ottenere una specifica autorizzazione da parte della Sezione Agricoltura.

Nel caso in cui il fondo ubicato in parte in una zona edificabile abbia un parte agricola superiore ai 2'500 m2, esso sarà soggetto alla LDFR la quale impone, in caso di compravendita, il rilascio di un’autorizzazione specifica da parte della Sezione dell’agricoltura, sottoposta a condizioni restrittive. In particolare è necessario che: l’acquirente sia un coltivatore diretto; non sia stato pattuito un prezzo esorbitante; il fondo da acquistare non sia ubicato fuori dal raggio d’esercizio dell’azienda dell’acquirente secondo l’uso locale.

La prescrizione è un istituto giuridico poco conosciuto, tuttavia può rivestire una grande importanza nel corso della vita di tutti i giorni in quanto, se prescritto, un diritto è estinto e il suo titolare non può più esercitarlo.

Il primo gennaio 2020 è entrata in vigore un’importante riforma in questo ambito.

In materia di responsabilità da atti illeciti, le azioni di risarcimento danni sono passate da una prescrizione di 1 anno ad una di 3 anni dal giorno della conoscenza del danno e del responsabile e, in ogni caso, di 10 anni dal giorno in cui il fatto dannoso è stato commesso o è cessato, in caso di risarcimento dei danni causati dalla morte di una persona o da lesioni corporali tale ultimo termine si estende ora a 20 anni.

Ma attenzione! In caso di responsabilità per morte o lesioni corporali derivanti da colpa contrattuale il termine di prescrizione dell’azione di risarcimento si è sensibilmente accorciato: se prima valeva il termine generale decennale, ora, anche in questo campo, l’azione di risarcimento si prescrive nel termine di 3 anni dalla conoscenza del danno, anche se è stato aumentato a 20 anni il termine assoluto decorrente dal giorno in cui il fatto dannoso è stato commesso o è cessato.

Il prossimo 1° novembre 2019 entrerà in vigore la “Legge federale che attua le raccomandazioni del Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali”.
OCSE, UE e G20 si avvalgono di tali raccomandazioni per la valutazione di uno Stato in merito alla propria trasparenza fiscale.
La nuova Legge prevede l’ammissibilità delle azioni al portatore soltanto se la società ha titoli di partecipazione quotati in borsa o se le stesse rivestono la forma di titoli contabili (vale a dire diritti fungibili di credito depositati presso enti di custodia disciplinati dalla Legge federale sui titoli contabili).
Tale nuovo dettame comporta la modifica del Codice delle Obbligazioni (in particolare, vengono abrogati o modificati gran parte dei “nuovi” articoli introdotti con la revisione di luglio 2015: gli artt. 697i e ss CO), del Codice Penale (prevedendo una multa per gli azionisti o le società che violano l’obbligo di annunciare l’avente economicamente diritto o l’obbligo di tenere il libro delle azioni/quote e l’elenco degli aventi economicamente diritto alle azioni), della LAAF Legge federale sull'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale (in particolare, introducendo il Capitolo 4a “Trasparenza degli enti giuridici con sede principale all’estero e amministrazione effettiva in Svizzera”) e della LTCo Legge federale sui titoli contabili.

ATTENZIONE: particolarmente incisive sono le Disposizioni transitorie inserite nel nuovo Codice delle Obbligazioni le quali prevedono, in particolare

  • dopo 18 mesi dall'entrata in vigore della Legge (e meglio, il 1° maggio 2021), le azioni al portatore non ammesse verranno convertite per legge in azioni nominative (l’Ufficio del registro di commercio procede d’ufficio alle modifiche dell’iscrizione);  
  • le società anonime e le società in accomandita per azioni le cui azioni sono state convertite devono adeguare di conseguenza il loro statuto. Fintanto che tale adeguamento non è avvenuto, l’Ufficio del registro di commercio respinge qualsiasi notificazione per l’iscrizione nel registro di commercio di un’altra modificazione dello statuto;
  • dopo la conversione di azioni al portatore in azioni nominative, la società iscrive nel libro delle azioni gli azionisti che hanno ottemperato al loro obbligo di annunciare. I diritti societari degli azionisti che non hanno ottemperato all'obbligo di annunciare sono sospesi e i diritti patrimoniali decadono;
  • gli azionisti che non hanno ottemperato al loro obbligo di annunciare, secondo l’articolo 697i del diritto anteriore, e le cui azioni al portatore sono state convertite in azioni nominative, possono chiedere al Giudice (procedura sommaria), entro cinque anni dall’entrata in vigore della legge (e previa approvazione della società), la loro iscrizione nel libro delle azioni;
  • le azioni degli azionisti che, dopo cinque anni dall’entrata in vigore della Legge, non hanno chiesto al Giudice la loro iscrizione nel libro delle azioni della società, sono annullate per legge. Gli azionisti perdono i diritti connessi con le loro azioni e tali azioni annullate sono sostituite da azioni proprie della società. Tuttavia, gli azionisti le cui azioni sono state annullate per motivi a loro non imputabili possono, entro dieci anni dall’annullamento delle azioni, far valere nei confronti della società il diritto ad un’indennità (corrispondente al valore reale delle azioni al momento della loro conversione in azioni nominative).   

Pertanto, oltre all’obbligo di conversione, resta di fondamentale importanza l’obbligo di annuncio: il mancato rispetto comporterà infatti le sanzioni sopra illustrate.
Si precisa, infine, che l’Amministrazione federale ha comunicato che verranno pubblicate, a breve, istruzioni dettagliate per l’attuazione della nuova legge e delle modifiche che la stessa comporta.
Il nostro Studio è a Vostra disposizione per ogni necessità in merito alle modifiche necessarie da adottare con l’entrata in vigore della Legge federale che attua le raccomandazioni del Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali.

https://www.admin.ch/opc/it/federal-gazette/2019/3735.pdf

 

Negli ultimi anni si è assistito ad un massiccio abuso di precetti esecutivi. In particolare essi vengono spesso fatti spiccare senza che vi sia effettivamente un credito idoneo a giustificarlo. Occorre specificare che l’Ufficio esecuzione non verifica la sussistenza di una valida pretesa. Infatti, è molto raro che annulli un precetto esecutivo. La comunicazione a terzi di precetti esecutivi comporta ovviamente diverse conseguenze negative per il “debitore”, sia come privato cittadino che come azienda; ad esempio difficoltà a trovare un impiego, a concludere un contratto di locazione, ad ottenere un leasing, un credito. Ovviamente il cittadino o la persona giuridica vittima di un precetto esecutivo ingiustificato può sempre avviare una procedura giudiziaria, dovendo però affrontare onerose spese giudiziarie. Con la revisione della Legge federale sull’esecuzione e fallimento, vi sono, come anticipato, nuovi mezzi di tutela a favore di colui che ha subito esecuzioni ingiustificate. Anzitutto se il creditore, trascorsi 3 mesi dall’opposizione del precetto esecutivo al debitore, non ha continuato nell’esecuzione si può chiedere all’Ufficio esecuzione di non dare notizia di tale precetto esecutivo. Qualora tale prova venga fornita successivamente, l’Ufficio esecuzione potrà darne nuovamente comunicazione. Un'altra importante novità consiste nella possibilità, in qualunque momento, per il debitore di richiedere all’Ufficio esecuzione che il creditore fornisca i mezzi di prova oggetto della pretesa. E’ previsto altresì che il Giudice, nella ripartizione delle spese giudiziarie, tenga in considerazione il mancato deposito di tali prove o un suo ritardo. Da ultimo, la novella legislativa permette di un’azione di accertamento dell’inesistenza del debito anche nel caso in cui il debitore non abbia fatto opposizione al Precetto esecutivo. Ciò che prima non era possibile.

Rispetto ad un passato ancora non lontano, sempre più persone in Svizzera hanno, dopo una vita di sacrifici, la possibilità di acquistare una casa propria. Per molti si tratta del sogno di una vita. Per altri di una solida certezza in vista della vecchiaia. Eppure sogni e certezze possono, nel giro di poco tempo, volgere in un incubo. Accade infatti con una certa frequenza che i fortunati neo-proprietari si trovino ad abitare una casa che non corrisponde affatto a quanto promesso ed è piena di difetti di costruzione. Gli errori, così come i difetti, fanno parte della vita e, nonostante ogni sforzo, non possono sempre evitati. Rivolgersi a professionisti preparati e competenti può in questo senso rappresentare una chiave di successo essenziale al fine di garantire l’acquirente nella sua effettiva possibilità di ottenere il ripristino di un difetto dell’immobile acquistato. Va detto che il Codice delle Obbligazioni impone termini estremamente ridotti entro i quali notificare i difetti riscontrati da un proprietario al venditore/impresa/artigiano. I termini concreti possono variare da caso a caso, ma la giurisprudenza maggioritaria considera tempestive notifiche di difetti (ben circostanziate) inoltrate entro sette giorni dalla loro scoperta. La sanzione in caso di notifica tardiva è particolarmente grave: l’acquirente perde il diritto di vedersi tenuto indenne nei confronti del venditore per difetti all’immobile venduto. Le circostanze concrete possono rendere particolarmente difficile il rispetto di questo termine. Basti pensare al fatto che spesso è molto difficile riconoscere un difetto come tale: serve del tempo comprenderne la natura. Per tutte queste ragioni, è molto importante correre ai ripari ed essere previdenti già nella fase delle trattative. In particolare, è fondamentale pretendere che venga estesa anche ai rapporti tra venditore e acquirente la più ampia tutela prevista dalla norma SIA (Società svizzera degli ingegneri e degli architetti) numero 118. Le norme SIA definiscono le regole dell’arte in ambito costruttivo, regolano i rapporti tra committenza, artigiani ed appaltatori e, per quanto concerne la garanzia per i difetti, prevedono che, a prescindere dalla loro scoperta, i difetti possano essere reclamati entro due anni dalla consegna dell’immobile. Difetti scoperti successivamente ed entro 5 anni dalla consegna, devono essere immediatamente segnalati.

Le modifiche entrate in vigore il 1° gennaio 2019 alla Legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP) semplificano la procedura di riconoscimento dei decreti stranieri di fallimento e migliorano la posizione dei creditori delle succursali svizzere di una società straniera insolvente. In particolare, per ciò che concerne il riconoscimento in Svizzera di un fallimento decretato all’estero, il nuovo articolo 166 LDIP prevede in particolare che il fallimento (che deve essere esecutivo e deve rispettare i soliti principi procedurali) sia stato pronunciato:

  • nello Stato di domicilio del debitore
  • o nello Stato nel quale era situato il centro degli interessi principali del debitore, a condizione che questi non fosse domiciliato in Svizzera nel momento dell'apertura della procedura straniera.

Pertanto, un decreto di fallimento pronunciato nel centro degli interessi principali del debitore non può essere riconosciuto se il debitore è domiciliato in Svizzera o vi ha sede: in questi casi le sole autorità svizzere sono competenti.

Stante il diffondersi delle nuove tecnologie, diventa sempre più facile per il datore di lavoro sorvegliare i propri dipendenti. Questo non è tuttavia lecito. Non è infatti ammessa l'applicazione di sistemi di sorveglianza e di controllo del comportamento dei lavoratori sul posto di lavoro, ciò che vale pure la loro posta elettronica, pena il rischio per il datore di lavoro di violare la privacy dei propri dipendenti. Il consiglio per i datori di lavoro è quindi, per esempio, quello di dotarsi di un regolamento scritto da far controfirmare al dipendente, che disciplini le condizioni per l’utilizzazione di internet e della posta elettronica per scopi non professionali. Questo non consente comunque al datore l’utilizzo di programmi di sorveglianza che registrino le azioni effettuate dai dipendenti al computer. In effetti, solo in presenza di un regolamento scritto di sorveglianza che rende attento il collaboratore sulla possibilità di controlli individuali e di controlli anonimi, il datore potrebbe, in caso di abusi, procedere anche a controlli individuali.

In caso di successioni che potrebbero rivelarsi complesse al momento della loro apertura, ad esempio per la consistenza di patrimonio, oppure per la presenza di figli da due matrimoni della persona deceduta, suggeriamo di far capo al contratto successorio. Il vantaggio derivante dalla stipulazione di un contratto successorio risiede nel preventivo accordo di tutti gli eredi e del disponente circa le modalità di divisione dell’eredità, permettendo con di evitare successivi litigi e cause giudiziarie. Trattasi di un vero e proprio contratto, concluso da almeno due parti: il testatore (che dispone delle sue ultime volontà) e un erede. A differenza del testamento, che può essere modificato dal testatore in qualsiasi momento, un contratto successorio può essere modificato o annullato solo con l’accordo scritto di tutte le parti contraenti e deve essere autenticato da un notaio.

Vi sono due tipi di contratti successori:

  • contratto successorio positivo: impegno mediante un contratto a lasciare l'eredità o un lascito rispettivamente agli eredi o a una terza persona;
  • contratto di rinuncia d'eredità: stipulazione tra disponente ed erede di un contratto di rinuncia d'eredità o un patto di rinuncia (solitamente dietro una prestazione).

Sono possibili combinazioni dei due tipi di contratto successorio.

Quale mezzo per velocizzare le lunghe procedure giudiziarie, o addirittura evitarle, talvolta è utile il ricorso ad un arbitratore. Tale figura può entrare in scena sia pendente causa, sia per cause future, permettendo di evitare, sulla base di una valutazione dei pro e dei contro, un’eventuale vertenza processuale o di renderla più veloce. L’incarico di allestire una perizia su fatti controversi viene quindi affidato ad un esperto nella materia oggetto del contendere. Diversamente dalla perizia di parte, la perizia di un arbitratore vincola sia le parti che il Giudice. Nella pratica quindi questo genere di perizia, una volta svolta, non può essere di principio contestata e vincola le parti nelle sue conclusioni analogamente ad una sentenza.

La modifica del Codice delle obbligazioni è entrata in vigore dal 1° luglio 2015 ed ha introdotto, per le società anonime, l’obbligo per l’azionista detentore di azioni al portatore di annunciarsi come tale. Egli deve quindi annunciare alla società l’acquisto di azioni al portatore (art. 697i CO) e, non appena la sua partecipazione raggiunge o supera il 25% del capitale azionario e dei voti, deve altresì annunciare l’identità dell’avente diritto economico delle azioni (art. 697j CO).


Al nuovo azionista è assegnato il termine di un mese per agire in tal senso. Qualora non dovesse provvedervi, egli non può far valere i suoi diritti patrimoniali e di azionista (art.697m CO).
Chi già deteneva azioni al portatore ha avuto a disposizione un termine di 6 mesi dall’entrata in vigore della legge per annunciarsi, termine che è quindi scaduto il 31 dicembre 2015.

Analogamente vale per le Società a garanzia limitata: chiunque ne acquista delle quote, ottenendo in tal modo una partecipazione che raggiunge o supera il limite del 25% del capitale azionario o dei voti, è tenuto ad annunciare alla società l’identità dell’avente economicamente diritto. Non si deve invece procedere all’annuncio del detentore delle quote, già risultante dal Registro di commercio.

Consigliamo pertanto, a chi non vi abbia ancora provveduto, di regolare la propria posizione.

Dal 20 marzo 2017 sul sito internet dell’Amministrazione federale delle contribuzioni è attiva la procedura per lo scambio automatico di informazioni. Il nuovo standard globale per lo scambio automatico di informazioni mira ad impedire la sottrazione d’imposta transfrontaliera. Gli Stati che hanno aderito all’accordo si scambieranno quindi reciprocamente informazioni relative a conti finanziari. Gli istituti finanziari tenuti alle comunicazioni (istituti di deposito, istituti di custodia, enti di investimento o imprese di assicurazioni specificate) devono dunque, entro la fine del 2017, iscriversi sul portale. Tale iscrizione è possibile unicamente attraverso il sito dell’Amministrazione; non sono infatti ammesse iscrizioni cartacee.

Il locatore è tenuto a comunicare la disdetta al locatario per invio raccomandato mediante il formulario approvato dal Cantone (reperibile al link http://www4.ti.ch/fileadmin/POTERI/GIUDIZIARIO/Locazione/ MOD20131014-notifica-disdetta-locazione.pdf).

Ciò nel rispetto dei termini stabiliti dalla legge o dal contratto. Tale formulario contiene le indicazioni sulla procedura che il locatario deve seguire se intende contestare la disdetta, delle quali ha il diritto di conoscere le ragioni onde verificare che la stessa non sia abusiva. Ai sensi dell’art. 272 cpv. 1 CO, il conduttore potrà esigere la protrazione della locazione se la fine della medesima produce per lui o per la sua famiglia effetti gravosi.

“L’ipoteca degli artigiani e imprenditori può essere iscritta nel registro fondiario dal momento in cui si sono assunti il lavoro” (art. 839 cpv. 1 CC).

Praticamente quanto previsto dalla norma citata si traduce in un effetto preventivo dell’ipoteca legale, e meglio nella possibilità per l’artigiano di chiedere l’iscrizione provvisoria dell’ipoteca legale sin dall’assunzione del lavoro, senza dover quindi attendere che il proprio credito sia divenuto esigibile. Gli artigiani godono quindi da subito di una garanzia sui loro futuri crediti. Ciò ovvia pertanto al fatto che spesso i medesimi sono chiamati a fornire la loro prestazione in anticipo e che la legge non prevede né la possibilità di esercitare un diritto di ritenzione sui materiali, né una riserva di proprietà sul prodotto del proprio lavoro.


Non da ultimo, va ricordato che l’iscrizione dell’ipoteca legale fornisce all’artigiano un privilegio nell’ambito della realizzazione forzata dell’immobile al quale ha lavorato.
Va tuttavia precisato che per ottenere l’iscrizione definitiva dell’ipoteca legale, è necessario che i lavori siano stati poi eseguiti. È fondamentale rammentare che non si può però procedere all’iscrizione dell’ipoteca legale ad oltre 4 mesi dal compimento dei lavori (art. 839 cpv. 2 CC) o dalla risoluzione del contratto.

Attenzione: non è sufficiente richiedere l’iscrizione entro 4 mesi dalla conclusione dei lavori, conta infatti che iscrizione dell’ipoteca legale nel registro fondiario sia effettiva (anche solo provvisoria).