Rispetto ad un passato ancora non lontano, sempre più persone in Svizzera hanno, dopo una vita di sacrifici, la possibilità di acquistare una casa propria. Per molti si tratta del sogno di una vita. Per altri di una solida certezza in vista della vecchiaia. Eppure sogni e certezze possono, nel giro di poco tempo, volgere in un incubo. Accade infatti con una certa frequenza che i fortunati neo-proprietari si trovino ad abitare una casa che non corrisponde affatto a quanto promesso ed è piena di difetti di costruzione. Gli errori, così come i difetti, fanno parte della vita e, nonostante ogni sforzo, non possono sempre evitati. Rivolgersi a professionisti preparati e competenti può in questo senso rappresentare una chiave di successo essenziale al fine di garantire l’acquirente nella sua effettiva possibilità di ottenere il ripristino di un difetto dell’immobile acquistato. Va detto che il Codice delle Obbligazioni impone termini estremamente ridotti entro i quali notificare i difetti riscontrati da un proprietario al venditore/impresa/artigiano. I termini concreti possono variare da caso a caso, ma la giurisprudenza maggioritaria considera tempestive notifiche di difetti (ben circostanziate) inoltrate entro sette giorni dalla loro scoperta. La sanzione in caso di notifica tardiva è particolarmente grave: l’acquirente perde il diritto di vedersi tenuto indenne nei confronti del venditore per difetti all’immobile venduto. Le circostanze concrete possono rendere particolarmente difficile il rispetto di questo termine. Basti pensare al fatto che spesso è molto difficile riconoscere un difetto come tale: serve del tempo comprenderne la natura. Per tutte queste ragioni, è molto importante correre ai ripari ed essere previdenti già nella fase delle trattative. In particolare, è fondamentale pretendere che venga estesa anche ai rapporti tra venditore e acquirente la più ampia tutela prevista dalla norma SIA (Società svizzera degli ingegneri e degli architetti) numero 118. Le norme SIA definiscono le regole dell’arte in ambito costruttivo, regolano i rapporti tra committenza, artigiani ed appaltatori e, per quanto concerne la garanzia per i difetti, prevedono che, a prescindere dalla loro scoperta, i difetti possano essere reclamati entro due anni dalla consegna dell’immobile. Difetti scoperti successivamente ed entro 5 anni dalla consegna, devono essere immediatamente segnalati.