Le modifiche entrate in vigore il 1° gennaio 2019 alla Legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP) semplificano la procedura di riconoscimento dei decreti stranieri di fallimento e migliorano la posizione dei creditori delle succursali svizzere di una società straniera insolvente. In particolare, per ciò che concerne il riconoscimento in Svizzera di un fallimento decretato all’estero, il nuovo articolo 166 LDIP prevede in particolare che il fallimento (che deve essere esecutivo e deve rispettare i soliti principi procedurali) sia stato pronunciato:

  • nello Stato di domicilio del debitore
  • o nello Stato nel quale era situato il centro degli interessi principali del debitore, a condizione che questi non fosse domiciliato in Svizzera nel momento dell'apertura della procedura straniera.

Pertanto, un decreto di fallimento pronunciato nel centro degli interessi principali del debitore non può essere riconosciuto se il debitore è domiciliato in Svizzera o vi ha sede: in questi casi le sole autorità svizzere sono competenti.