Negli ultimi anni si è assistito ad un massiccio abuso di precetti esecutivi. In particolare essi vengono spesso fatti spiccare senza che vi sia effettivamente un credito idoneo a giustificarlo. Occorre specificare che l’Ufficio esecuzione non verifica la sussistenza di una valida pretesa. Infatti, è molto raro che annulli un precetto esecutivo. La comunicazione a terzi di precetti esecutivi comporta ovviamente diverse conseguenze negative per il “debitore”, sia come privato cittadino che come azienda; ad esempio difficoltà a trovare un impiego, a concludere un contratto di locazione, ad ottenere un leasing, un credito. Ovviamente il cittadino o la persona giuridica vittima di un precetto esecutivo ingiustificato può sempre avviare una procedura giudiziaria, dovendo però affrontare onerose spese giudiziarie. Con la revisione della Legge federale sull’esecuzione e fallimento, vi sono, come anticipato, nuovi mezzi di tutela a favore di colui che ha subito esecuzioni ingiustificate. Anzitutto se il creditore, trascorsi 3 mesi dall’opposizione del precetto esecutivo al debitore, non ha continuato nell’esecuzione si può chiedere all’Ufficio esecuzione di non dare notizia di tale precetto esecutivo. Qualora tale prova venga fornita successivamente, l’Ufficio esecuzione potrà darne nuovamente comunicazione. Un'altra importante novità consiste nella possibilità, in qualunque momento, per il debitore di richiedere all’Ufficio esecuzione che il creditore fornisca i mezzi di prova oggetto della pretesa. E’ previsto altresì che il Giudice, nella ripartizione delle spese giudiziarie, tenga in considerazione il mancato deposito di tali prove o un suo ritardo. Da ultimo, la novella legislativa permette di un’azione di accertamento dell’inesistenza del debito anche nel caso in cui il debitore non abbia fatto opposizione al Precetto esecutivo. Ciò che prima non era possibile.