Di principio, in presenza di una perizia giudiziale il Giudice, su istanza delle parti, deve esaminare se il perito ha tenuto conto in maniera esaustiva dei fatti e degli argomenti a favore o contro le tesi delle parti. Ritenuto che il Giudice non è esperto della materia specifica, egli deve in particolare verificare se le conclusioni a cui il perito è giunto sono logiche e convincenti, prive cioè di punti oscuri, lacune o contraddizioni.          

Per contestare una perizia giudiziale occorre dunque che sia provata, alla luce degli atti, l’inconcludenza di determinate affermazioni del perito giudiziario, la loro contraddittorietà con determinati elementi di fatto o con principi fondamentali di una determinata scienza o arte.

Una perizia giudiziaria non deve neppure essere tenuta in considerazione quando altri specialisti abbiano fornito opinioni contrarie, atte a mettere seriamente in dubbio la pertinenza delle conclusioni del perito giudiziario, che conducano il Giudice a procedere ad atti istruttori supplementari nella forma di una nuova perizia giudiziale come previsto dall'art. 188 cpv. 2 CPC.