In una recentissima sentenza, il Tribunale federale ha stabilito che, nel caso in cui la situazione finanziaria del debitore alimentare non permetta di provvedere al mantenimento di tutti i soggetti, l’ordine di preferenza dovrà essere il seguente: 1. Figlio minorenne, 2. Ex coniuge, 3. Figlio maggiorenne in formazione. 

La Corte di Losanna ha parzialmente accolto il ricorso dell’ex marito della donna modificando la sentenza del Tribunale d’appello ticinese il quale aveva imposto alla ex moglie di versare sì gli alimenti all’ex coniuge, ma, dovendo la stessa provvedere anche al mantenimento delle due figlie, una minorenne ed un’altra maggiorenne (1997) in formazione, l’ex coniuge avrebbe ricevuto il contributo solo dopo la fine della formazione della figlia maggiore. 

Il Tribunale federale, nonostante l’entrata in vigore del nuovo diritto sul mantenimento nel 2017, è restato dunque fedele al suo orientamento precedente, secondo il quale quando i mezzi finanziari del debitore alimentare risultano insufficienti per provvedere a tutti i contributi dovuti, l'obbligo di mantenimento nei confronti del coniuge prevale su quello verso il figlio maggiorenne.

Riferimenti giurisprudenziali: Sentenza del 11 febbraio 2020 (5A_457/2018); Sentenza del 2006 DTF 132 III 209.