La prescrizione è un istituto giuridico poco conosciuto, tuttavia può rivestire una grande importanza nel corso della vita di tutti i giorni in quanto, se prescritto, un diritto è estinto e il suo titolare non può più esercitarlo.

Il primo gennaio 2020 è entrata in vigore un’importante riforma in questo ambito.

In materia di responsabilità da atti illeciti, le azioni di risarcimento danni sono passate da una prescrizione di 1 anno ad una di 3 anni dal giorno della conoscenza del danno e del responsabile e, in ogni caso, di 10 anni dal giorno in cui il fatto dannoso è stato commesso o è cessato, in caso di risarcimento dei danni causati dalla morte di una persona o da lesioni corporali tale ultimo termine si estende ora a 20 anni.

Ma attenzione! In caso di responsabilità per morte o lesioni corporali derivanti da colpa contrattuale il termine di prescrizione dell’azione di risarcimento si è sensibilmente accorciato: se prima valeva il termine generale decennale, ora, anche in questo campo, l’azione di risarcimento si prescrive nel termine di 3 anni dalla conoscenza del danno, anche se è stato aumentato a 20 anni il termine assoluto decorrente dal giorno in cui il fatto dannoso è stato commesso o è cessato.