Nell’ottobre 2018 il Tribunale Federale, in considerazione del nuovo diritto sul mantenimento del figlio in vigore dal 1° gennaio 2017, ha stabilito che il minimo esistenziale di un debitore alimentare che convive con un/a partner corrisponde alla metà dell'importo di base per coppia. La prima Camera civile del Tribunale d’appello si è quindi adeguata a tale nuova giurisprudenza e, con una recente sentenza, ha quantificato in CHF 850.00 (la metà di CHF 1’700.00, e meglio di quanto previsto per una coppia con figli dalla Tabella per il calcolo del mimino di esistenza agli effetti del diritto esecutivo) il minimo esistenziale mensile di una della parti in una causa di divorzio. Oltre al minimo esistenziale, in caso di convivenza, anche il costo dell’abitazione (e tutte le spese accessorie relative all’alloggio) verrà dimezzato nel computo del fabbisogno minimo, senza riguardo a chi sia intestato il contratto di locazione o a eventuali convenzioni interne fra conviventi sul riparto delle spese comuni. Le Preture stanno applicando il nuovo orientamento giurisprudenziale anche alle cause già pendenti.
Riferimenti giurisprudenziali: DTF 144 III 506; I CCA 11.2017.69 del 22.05.2019