La modifica del Codice delle obbligazioni è entrata in vigore dal 1° luglio 2015 ed ha introdotto, per le società anonime, l’obbligo per l’azionista detentore di azioni al portatore di annunciarsi come tale. Egli deve quindi annunciare alla società l’acquisto di azioni al portatore (art. 697i CO) e, non appena la sua partecipazione raggiunge o supera il 25% del capitale azionario e dei voti, deve altresì annunciare l’identità dell’avente diritto economico delle azioni (art. 697j CO).
Al nuovo azionista è assegnato il termine di un mese per agire in tal senso. Qualora non dovesse provvedervi, egli non può far valere i suoi diritti patrimoniali e di azionista (art.697m CO).
Chi già deteneva azioni al portatore ha avuto a disposizione un termine di 6 mesi dall’entrata in vigore della legge per annunciarsi, termine che è quindi scaduto il 31 dicembre 2015.
Analogamente vale per le Società a garanzia limitata: chiunque ne acquista delle quote, ottenendo in tal modo una partecipazione che raggiunge o supera il limite del 25% del capitale azionario o dei voti, è tenuto ad annunciare alla società l’identità dell’avente economicamente diritto. Non si deve invece procedere all’annuncio del detentore delle quote, già risultante dal Registro di commercio.
Consigliamo pertanto, a chi non vi abbia ancora provveduto, di regolare la propria posizione.