Per comprare o vendere un fondo ubicato in parte in una zona edificabile occorre interpellare la Sezione Agricoltura, la quale valuterà se il fondo è sottoposto alla Legge federale sul Diritto Fondiario Rurale e se di conseguenza è necessario ottenere una specifica autorizzazione alla vendita.
Nel caso in cui il fondo oggetto della compravendita abbia la parte agricola inferiore a 2'500 m2, procedendo al frazionamento del fondo e suddividendolo secondo le zone di utilizzazione secondo il piano regolatore, lo stesso non sarà più soggetto alla Legge federale sul Diritto Fondiario Rurale (LDFR). Di conseguenza, per vendere o comprare la parte edificabile, non sarà più necessario ottenere una specifica autorizzazione da parte della Sezione Agricoltura.
Nel caso in cui il fondo ubicato in parte in una zona edificabile abbia un parte agricola superiore ai 2'500 m2, esso sarà soggetto alla LDFR la quale impone, in caso di compravendita, il rilascio di un’autorizzazione specifica da parte della Sezione dell’agricoltura, sottoposta a condizioni restrittive. In particolare è necessario che: l’acquirente sia un coltivatore diretto; non sia stato pattuito un prezzo esorbitante; il fondo da acquistare non sia ubicato fuori dal raggio d’esercizio dell’azienda dell’acquirente secondo l’uso locale.