Il prossimo 1° novembre 2019 entrerà in vigore la “Legge federale che attua le raccomandazioni del Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali”.
OCSE, UE e G20 si avvalgono di tali raccomandazioni per la valutazione di uno Stato in merito alla propria trasparenza fiscale.
La nuova Legge prevede l’ammissibilità delle azioni al portatore soltanto se la società ha titoli di partecipazione quotati in borsa o se le stesse rivestono la forma di titoli contabili (vale a dire diritti fungibili di credito depositati presso enti di custodia disciplinati dalla Legge federale sui titoli contabili).
Tale nuovo dettame comporta la modifica del Codice delle Obbligazioni (in particolare, vengono abrogati o modificati gran parte dei “nuovi” articoli introdotti con la revisione di luglio 2015: gli artt. 697i e ss CO), del Codice Penale (prevedendo una multa per gli azionisti o le società che violano l’obbligo di annunciare l’avente economicamente diritto o l’obbligo di tenere il libro delle azioni/quote e l’elenco degli aventi economicamente diritto alle azioni), della LAAF Legge federale sull'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale (in particolare, introducendo il Capitolo 4a “Trasparenza degli enti giuridici con sede principale all’estero e amministrazione effettiva in Svizzera”) e della LTCo Legge federale sui titoli contabili.

ATTENZIONE: particolarmente incisive sono le Disposizioni transitorie inserite nel nuovo Codice delle Obbligazioni le quali prevedono, in particolare

  • dopo 18 mesi dall'entrata in vigore della Legge (e meglio, il 1° maggio 2021), le azioni al portatore non ammesse verranno convertite per legge in azioni nominative (l’Ufficio del registro di commercio procede d’ufficio alle modifiche dell’iscrizione);  
  • le società anonime e le società in accomandita per azioni le cui azioni sono state convertite devono adeguare di conseguenza il loro statuto. Fintanto che tale adeguamento non è avvenuto, l’Ufficio del registro di commercio respinge qualsiasi notificazione per l’iscrizione nel registro di commercio di un’altra modificazione dello statuto;
  • dopo la conversione di azioni al portatore in azioni nominative, la società iscrive nel libro delle azioni gli azionisti che hanno ottemperato al loro obbligo di annunciare. I diritti societari degli azionisti che non hanno ottemperato all'obbligo di annunciare sono sospesi e i diritti patrimoniali decadono;
  • gli azionisti che non hanno ottemperato al loro obbligo di annunciare, secondo l’articolo 697i del diritto anteriore, e le cui azioni al portatore sono state convertite in azioni nominative, possono chiedere al Giudice (procedura sommaria), entro cinque anni dall’entrata in vigore della legge (e previa approvazione della società), la loro iscrizione nel libro delle azioni;
  • le azioni degli azionisti che, dopo cinque anni dall’entrata in vigore della Legge, non hanno chiesto al Giudice la loro iscrizione nel libro delle azioni della società, sono annullate per legge. Gli azionisti perdono i diritti connessi con le loro azioni e tali azioni annullate sono sostituite da azioni proprie della società. Tuttavia, gli azionisti le cui azioni sono state annullate per motivi a loro non imputabili possono, entro dieci anni dall’annullamento delle azioni, far valere nei confronti della società il diritto ad un’indennità (corrispondente al valore reale delle azioni al momento della loro conversione in azioni nominative).   

Pertanto, oltre all’obbligo di conversione, resta di fondamentale importanza l’obbligo di annuncio: il mancato rispetto comporterà infatti le sanzioni sopra illustrate.
Si precisa, infine, che l’Amministrazione federale ha comunicato che verranno pubblicate, a breve, istruzioni dettagliate per l’attuazione della nuova legge e delle modifiche che la stessa comporta.
Il nostro Studio è a Vostra disposizione per ogni necessità in merito alle modifiche necessarie da adottare con l’entrata in vigore della Legge federale che attua le raccomandazioni del Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali.

https://www.admin.ch/opc/it/federal-gazette/2019/3735.pdf