Due recentissime sentenze del Tribunale Federale (DTF 2C_1041/2019 e 2C_505/2020) hanno ridimensionando drasticamente la rigida prassi adottata dalla Sezione della popolazione, sostenendo fermamente che il centro degli interessi di un cittadino straniero richiedente un permesso di soggiorno in Svizzera non ha la rilevanza accreditatagli dall’Ufficio della migrazione.

Il TF addirittura impartisce una linea guida “pro futuro” per l’Ufficio della migrazione precisando che tale aspetto, nella valutazione della concessione/rinnovo di un permesso per stranieri “ha in realtà una portata circoscritta”.

In particolare, secondo l’Accordo sulla libera circolazione, i cittadini degli Stati membri dell'UE e dell'AELS, tra cui rientrano i cittadini italiani, hanno il diritto di soggiornare e di spostarsi liberamente su tutto il territorio svizzero, alle condizioni previste dall'accordo medesimo.

Quando le condizioni previste dall'accordo sulla libera circolazione delle persone per la concessione di una determinata autorizzazione UE/AELS sono date, e non sussistono motivi di ordine pubblico per un diniego (art. 5 allegato I ALC), il permesso necessario al cittadino UE per esercitare la suddetta attività economica va quindi concesso.

Lo Studio Legale Maghetti resta a disposizione per assistervi e tutelare i vostri interessi in ogni pratica in merito.