“L’ipoteca degli artigiani e imprenditori può essere iscritta nel registro fondiario dal momento in cui si sono assunti il lavoro” (art. 839 cpv. 1 CC).
Praticamente quanto previsto dalla norma citata si traduce in un effetto preventivo dell’ipoteca legale, e meglio nella possibilità per l’artigiano di chiedere l’iscrizione provvisoria dell’ipoteca legale sin dall’assunzione del lavoro, senza dover quindi attendere che il proprio credito sia divenuto esigibile. Gli artigiani godono quindi da subito di una garanzia sui loro futuri crediti. Ciò ovvia pertanto al fatto che spesso i medesimi sono chiamati a fornire la loro prestazione in anticipo e che la legge non prevede né la possibilità di esercitare un diritto di ritenzione sui materiali, né una riserva di proprietà sul prodotto del proprio lavoro.
Non da ultimo, va ricordato che l’iscrizione dell’ipoteca legale fornisce all’artigiano un privilegio nell’ambito della realizzazione forzata dell’immobile al quale ha lavorato.
Va tuttavia precisato che per ottenere l’iscrizione definitiva dell’ipoteca legale, è necessario che i lavori siano stati poi eseguiti. È fondamentale rammentare che non si può però procedere all’iscrizione dell’ipoteca legale ad oltre 4 mesi dal compimento dei lavori (art. 839 cpv. 2 CC) o dalla risoluzione del contratto.
Attenzione: non è sufficiente richiedere l’iscrizione entro 4 mesi dalla conclusione dei lavori, conta infatti che iscrizione dell’ipoteca legale nel registro fondiario sia effettiva (anche solo provvisoria).