L’attività di uno Studio legale e notarile è caratterizzata dalla necessità di un costante aggiornamento.
In questo spazio vengono dunque approfonditi temi di attualità, innovazioni legislative e giurisprudenziali, ivi incluse le sentenze più rilevanti emesse dal Tribunale federale nelle aree di competenza dello Studio legale e notarile Maghetti.

DTF 6B_374/2015 del 3 marzo 2016

Il Tribunale federale ha finalmente relativizzato il dogma del divieto di sorpasso da destra in autostrada, in caso di traffico congestionato.

In sintesi, la massima istanza ha precisato che, qualora il traffico sulla corsia autostradale di sorpasso rallenti, il conducente può spostarsi, mantenendo la propria velocità costante, sulla corsia di destra, se libera, e superare in tal modo i veicoli alla sua sinistra. Affinché ciò non configuri un illecito, il conducente non può né procedere 'a slalom', né accelerare per superare i veicoli presenti sulla corsia di sorpasso.

 

Di principio, in presenza di una perizia giudiziale il Giudice, su istanza delle parti, deve esaminare se il perito ha tenuto conto in maniera esaustiva dei fatti e degli argomenti a favore o contro le tesi delle parti. Ritenuto che il Giudice non è esperto della materia specifica, egli deve in particolare verificare se le conclusioni a cui il perito è giunto sono logiche e convincenti, prive cioè di punti oscuri, lacune o contraddizioni.          

Per contestare una perizia giudiziale occorre dunque che sia provata, alla luce degli atti, l’inconcludenza di determinate affermazioni del perito giudiziario, la loro contraddittorietà con determinati elementi di fatto o con principi fondamentali di una determinata scienza o arte.

Una perizia giudiziaria non deve neppure essere tenuta in considerazione quando altri specialisti abbiano fornito opinioni contrarie, atte a mettere seriamente in dubbio la pertinenza delle conclusioni del perito giudiziario, che conducano il Giudice a procedere ad atti istruttori supplementari nella forma di una nuova perizia giudiziale come previsto dall'art. 188 cpv. 2 CPC.