Dal 2019 la Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) prevede una procedura molto utile per contrastare il fenomeno delle esecuzioni ingiustificate, le quali costituiscono un illecito pregiudizio della reputazione economica delle persone.

L’8a LEF attribuisce infatti al destinatario di un precetto esecutivo, cui ha interposto opposizione, il diritto di rendere invisibile la relativa esecuzione, qualora il preteso creditore non fornisca tempestivamente la prova di aver, nel frattempo, domandato al Giudice il rigetto dell’opposizione, se del caso contestualmente all’avvio di una procedura giudiziaria di merito.

La richiesta di rendere invisibile l’esecuzione non può essere presentata prima che siano trascorsi tre mesi dalla notifica del precetto esecutivo.

Ma fino a quando è possibile inoltrare questa richiesta all’Ufficio di esecuzione?

Una lettura d’insieme dell’art. 8a della LEF lascerebbe supporre che il diritto si estinguerebbe entro cinque anni dalla notifica del precetto.

Eppure il Tribunale Federale, in una sorprendente decisione dell’agosto del 2021, è stato di diverso avviso (DTF 5A_927/2020) e ha statuito che la domanda di non dar notizia a terzi di un’esecuzione può essere inoltrata al più tardi entro un anno dalla notifica del precetto esecutivo.

Secondo i Giudici di Losanna, dopo tale termine, infatti, l’esecuzione è in ogni caso perenta e il preteso creditore non potrebbe in alcun modo avviare le iniziative giudiziarie volte all’eliminazione dell’opposizione.

Risulta quindi che la domanda tendente a rendere invisibile un’esecuzione a terzi può essere presentata all’Ufficio di esecuzione non prima di tre mesi dalla notifica del precetto esecutivo e al più tardi entro un anno dalla stessa.